Art. 9.
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di difesa nazionale, nonche' quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attivita' di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di difesa nazionale, nonche' quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attivita' di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.