Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 febbraio 1972
Art. 9.
Restano ferme le attribuzioni degli organi statali in materia di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di difesa nazionale, nonche' quelle altre che, pur essendo esercitate in relazione alle attivita' di cui al presente decreto, riguardano materie non comprese nell'art. 117 della Costituzione.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1972
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