Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10
Articolo 2
Versione
15 febbraio 1972
Art. 1.
Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di istruzione artigiana e professionale sono trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto ordinario.
Il trasferimento predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti:
a) i corsi di addestramento professionale di cui all' art. 45 della legge 29 aprile 1949, n. 264 (modificato dall' art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 456 ) ed all'articolo 46 della legge medesima ivi compresa l'erogazione delle indennita' agli allievi ai sensi dell'art. 48 della legge stessa e dell' art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424 ;
b) i corsi aziendali di riqualificazione di cui agli articoli 53 , 54 e 55 della legge 29 aprile 1949, n. 264 ;
c) l'addestramento professionale degli artigiani;
d) la formazione professionale degli apprendisti mediante le attivita' di insegnamento complementare di cui agli articoli 16 e seguenti della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (modificata dalla legge 8 luglio 1956, n. 706 );
e) l'istruzione artigiana e professionale negli istituiti e servizi dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia.
Le attivita' di cui alla presente lettera e) saranno esercitate nel rispetto delle esigenze di coordinamento ed amministrazione nei programmi generali di trattamento che rimangono di competenza del predetto Ministero;
f) la formazione professionale diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie;
g) l'orientamento e la qualificazione professionale degli invalidi del lavoro e degli invalidi civili;
h) ogni altra funzione in ordine alla formazione e addestramento professionale attualmente svolta dagli organi centrali o periferici dello Stato, ferme restando le competenze di cui al successivo art. 7.
Nelle funzioni amministrative trasferite sono comprese anche:
1) la vigilanza tecnica ed amministrativa sullo svolgimento delle attivita';
2) la concessione di sovvenzioni e finanziamenti a favore delle attivita' stesse;
3) l'erogazione di contributi a favore di enti ed istituti che hanno per scopo l'addestramento e l'istruzione artigiana e professionale;
4) l'acquisto, la locazione, la costruzione, l'ampliamento e la gestione dei centri di addestramento ed istruzione artigiana e professionale ivi comprese le relative attrezzature, ad eccezione di quelli destinati all'espletamento delle funzioni di cui ai successivi articoli 7 e 8.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1972
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