Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670
Articolo 6Articolo 8
Versione
20 dicembre 1962
Art. 7.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca il Consiglio di amministrazione ed ha il potere di compiere tutti gli atti non attribuiti alla competenza del Consiglio di amministrazione.
Egli delega, per il caso di sua assenza o di impedimento, il vice presidente a rappresentarlo.
Puo' delegare, altresi', sentito il Consiglio di amministrazione, al vice presidente ed a singoli componenti il Consiglio compiti di carattere permanente o la trattazione di affari specifici.
Entrata in vigore il 20 dicembre 1962
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