Articolo 31 del Regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918
Articolo 30Articolo 32
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1 ottobre 1937
Art. 31.

L'azione per conseguire le prestazioni stabilite nel presente decreto si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell'annotazione di sbarco sul ruolo in caso di malattia manifestatasi durante l'arruolamento, e dal giorno della manifestazione della malattia, se questa si verifica dopo lo sbarco.

Entrata in vigore il 1 ottobre 1937
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