Art. 31.
L'azione per conseguire le prestazioni stabilite nel presente decreto si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell'annotazione di sbarco sul ruolo in caso di malattia manifestatasi durante l'arruolamento, e dal giorno della manifestazione della malattia, se questa si verifica dopo lo sbarco.
L'azione per conseguire le prestazioni stabilite nel presente decreto si prescrive nel termine di un anno dal giorno dell'annotazione di sbarco sul ruolo in caso di malattia manifestatasi durante l'arruolamento, e dal giorno della manifestazione della malattia, se questa si verifica dopo lo sbarco.