Articolo 19 del Regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918
Articolo 18Articolo 20
Versione
1 ottobre 1937
Art. 19.

Per quanto riguarda gli obblighi derivanti ai datori di lavoro per effetto dell'assicurazione, prevista dal presente decreto, si applicano le norme contenute nel titolo II del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , ivi comprese le disposizioni penali da tali norme prescritte.

Il datore di lavoro che agli effetti dell'assicurazione infortuni abbia ottemperato agli obblighi di denuncia dell'inizio del rischio soggetto all'assicurazione e delle successive modificazioni o della cessazione del rischio medesimo, e di notifica delle mercedi per l'accertamento dei premi, e' dispensato dall'obbligo di presentare separate notifiche agli effetti del presente decreto.
Entrata in vigore il 1 ottobre 1937
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