Articolo 1 del Regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918
Articolo 2
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1 ottobre 1937
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28 giugno 1938
Art. 1.

E' obbligatoria l'assicurazione per le malattie per tutte le persone componenti ((l'equipaggio di navi mercantili nazionali, munite di carte di bordo, e di rimorchiatori, anche se non muniti di carte di bordo))

Agli effetti del presente decreto si intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, da cui derivi una inabilita' al lavoro, assoluta o parziale, e che richieda assistenza medica e somministrazione di mezzi terapeutici.
Entrata in vigore il 28 giugno 1938
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