Articolo 5 del Regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 ottobre 1937
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Versione
28 giugno 1938
Art. 5. ((L'assicurazione ha inizio dal giorno in cui l'assicurato e' imbarcato e cessa il giorno nel quale si risolve il rapporto di arruolamento))

L'assicurazione ha altresi' effetto durante il viaggio compiuto dall'assicurato per andare a prendere imbarco sulla nave al servizio della quale e' stato arruolato o per essere rimpatriato nel caso in cui la dimissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in localita' diversa da quella di arruolamento o da quella in cui l'assicurato trovavasi al momento della chiamata per l'imbarco, purche' nel viaggio di andata o di ritorno egli non muti senza ragione l'itinerario prestabilito.
Entrata in vigore il 28 giugno 1938
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