Articolo 3 del Regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918
Articolo 2Articolo 4
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1 ottobre 1937
Art. 3.

Sono considerate componenti l'equipaggio di una nave, ai sensi dell'art. 1, le persone regolarmente inscritte sul ruolo d'equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave.


Entrata in vigore il 1 ottobre 1937
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