Art. 4. Uffici elettorali 1. L'Ufficio elettorale centrale, composto e nominato ai sensi dell' articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , e successive modificazioni, e' insediato presso il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze almeno sessanta giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Dipartimento per le politiche fiscali assicura il servizio di segreteria dell'ufficio elettorale centrale.
2. Gli Uffici elettorali locali, composti e nominati ai sensi dell' articolo 21, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , e successive modificazioni, sono insediati presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni.
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell' art. 21, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , si rimanda alle note alle premesse.
2. Gli Uffici elettorali locali, composti e nominati ai sensi dell' articolo 21, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , e successive modificazioni, sono insediati presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni.
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell' art. 21, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , si rimanda alle note alle premesse.