Articolo 6 del Decreto 19 luglio 2002, n. 184
Articolo 5Articolo 7
Versione
18 agosto 2002
Art. 6. Operazioni preliminari 1. L'Ufficio elettorale centrale, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, fa pervenire agli uffici elettorali locali un adeguato numero di manifesti contenenti l'elenco dei candidati, numerato in ordine progressivo e compilato in stretto ordine alfabetico. Oltre al numero d'ordine e al nominativo, l'elenco si limita a indicare la qualifica e la Commissione di appartenenza del candidato.
2. Nel termine di cui al comma 1:
a) il Presidente di ciascuna Commissione tributaria redige l'elenco degli elettori, tenuto conto del numero dei componenti in servizio, e lo trasmette all'Ufficio elettorale della medesima Commissione tributaria;
b) l'Ufficio elettorale centrale fa pervenire ai singoli uffici elettorali un numero di schede elettorali pari all'organico dei componenti delle relative Commissioni tributarie, ed il restante materiale necessario alle operazioni di voto e di scrutinio.
3. Gli Uffici elettorali locali, almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni, espongono nei locali delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, ovvero nei locali o nelle adiacenze dei locali ove si svolgono le operazioni di voto, i manifesti contenenti l'elenco dei candidati.
Entrata in vigore il 18 agosto 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente