Articolo 5 del Decreto 19 luglio 2002, n. 184
Articolo 4Articolo 6
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18 agosto 2002
Art. 5. Presentazione delle candidature 1. L'Ufficio elettorale centrale, almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le elezioni, invia presso ogni Commissione tributaria, un numero sufficiente di copie delle schede di presentazione.
2. Coloro che intendono candidarsi fanno pervenire la scheda di presentazione, debitamente compilata, anche nella parte dedicata alle firme di presentazione, all'Ufficio elettorale centrale, a mezzo plico raccomandato, almeno venticinque giorni prima della data fissata per le elezioni. Fa fede la data del timbro postale di spedizione.
3. Ciascun candidato e' presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione possono essere apposte e depositate, con le modalita' di cui all'articolo 3, anche su piu' schede di presentazione, se i candidati raccolgono firme di presentazione in Commissioni diverse da quella di appartenenza; in tal caso la dichiarazione del candidato, di cui all'articolo 3, comma 1, e' resa su ogni scheda di presentazione.
4. Nessuno puo' presentare piu' di un candidato. Le firme di un presentatore, se riferite ad una pluralita' di candidati sono tutte nulle.
5. Nessuno puo' essere contemporaneamente candidato e presentatore di se stesso. In tal caso, la firma di presentazione e' nulla.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 determina la nullita' di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto.
7. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti del candidato non sussistono le cause di ineleggibilita' di cui all' articolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e successive modificazioni. Lo stesso Ufficio verifica altresi' il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 5, esclude, con provvedimento espressamente motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori ovvero quelle dei candidati ineleggibili, e trasmette immediatamente le candidature ammesse alla segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
L'elenco dei candidati e' immediatamente pubblicato sul notiziario del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed inviato a tutti i componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, presso la commissione di rispettiva appartenenza.
8. Per ciascun seggio elettorale sono nominati tre supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
9. Non possono far parte degli Uffici elettorali giudici tributari che abbiano subito sanzioni disciplinari piu' gravi dell'ammonimento. Nota all'art. 5:
- Per il testo dell' art. 20 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , si rimanda alle note all'art. 3.
Entrata in vigore il 18 agosto 2002
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