Articolo 7 del Decreto 20 ottobre 1995, n. 527
Articolo 8Articolo 10
Versione
30 dicembre 1995
>
Versione
9 maggio 2000
Art. 7. Modalita' di erogazione 1. L'importo dell'agevolazione concessa e' impegnato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di concessione provvisoria ed e' reso disponibile, ((. . .)) , alle condizioni di cui al comma 2, in tre quote annuali di pari ammontare e alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie di cui all'art. 6, comma 3 ((ovvero, per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 3, entro un mese dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo agli esiti di detta notifica)) . Il suddetto importo e' reso disponibile in due quote, qualora l'impresa beneficiaria ne abbia fatta esplicita richiesta ((ed il programma)) preveda l'ultimazione entro i ventiquattro mesi successivi alla ((prevista data del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui all'articolo 6, comma 7 )) . (( Sono escluse da tale ultima ipotesi i predetti programmi soggetti alla otifica alla Commissione europea. )) (1) ((2)) 2. Ciascuna delle due o tre quote, (( . . . )) , e' erogata dalla banca concessionaria subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, eccezion fatta per la prima, che puo' anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata. (1) ((2)) 3. Ai fini di ciascina erogazione, le imprese beneficiarie trasmettono alla banca concessionaria la documentazione individuata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propria circolare ((, per l'accertamento, da parte della banca medesima, della vigenza delle imprese stesse, della completezza e della pertinenza ai programmi agevolati della documentazione medesima, nonche', al di fuori dell'anticipazione, della corrispondenza degli investimenti realizzati, cosi' come dichiarati, alle erogazioni richieste)) . (1) ((2)) 4. L'erogazione dell'ultima quota e' subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa o della societa' di leasing, della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui all'art. 9. (1)
(( 5. La banca concessionaria richiede periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'erogazione delle corrispondenti quote e le versa alle imprese beneficiarie. Ai fini dell'erogazione dell'ultima quota, e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni in ESN o in ESL di cui all'articolo 10, comma 4, viene trattenuto il dieci per cento del contributo totale concesso da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo. )) ((2)) 6. Nel caso in cui le banche concessionarie si avvalgano di istituti collaboratori, il versamento della quota dovuta alle imprese beneficiarie avviene tramite gli istituti collaboratori stessi secondo le modalita' stabilite nella convenzione di cui all'art. 1, comma 2.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 31 luglio 1997, n. 319 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno effetto con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1997." --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 9 marzo 2000, n. 133 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno efficacia per le domande di agevolazione presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso, fatti salvi eventuali diversi termini determinati da disposizioni di legge".
Entrata in vigore il 9 maggio 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente