d) infrastrutture specifiche aziendali;
e) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attivita' amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attivita' di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purche' dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni;
f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
g) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva interessata (( dal programma )) ; la relativa spesa di acquisto deve risultare compatibile con il conto economico relativo (( al programma medesimo )) . ((PERIODO ABROGATO DAL DECRETO 9 MARZO 2000, N. 133)) . ((PERIODO ABROGATO DAL DECRETO 9 MARZO 2000, N. 133)) . ((2)) (( 2. Con la medesima circolare di cui all'articolo 5, comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, ai fini dell'attivita' istruttoria di cui all'articolo 6, alla individuazione di eventuali limiti all'ammissibilita' delle singole tipologie di spese, incluse quelle relative a commesse interne di lavorazione, anche tenuto conto degli orientamenti comunitari in materia e delle specificita' delle singole attivita' ammissibili )) ((2)) 3. ((Le spese di cui al comma 1 sono ammesse)) a partire dal giorno successivo alla data di chiusura del bando, di cui all'art. 5, comma 1, precedente a quello cui si riferisce la domanda ((, ad eccezione di)) quelle di cui alle lettere a) e b) ((. . .)) , che sono ammesse a decorrere dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione; e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 2. ((. . .)) Non sono ammesse le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte, a macchinari, impianti e attrezzature usati, quelle di funzionamento in generale ((, ivi comprese quelle di pura sostituzione, le spese di importo inferiore ad un milione di lire)) e quelle relative all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di cui all'art. 5, comma 1, di altre agevolazioni, fatta eccezione per quelle di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria gia' di proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purche' l'impresa stessa l'abbia acquistato nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. Le spese relative all'acquisto di immobili ((, di brevetti o di software di proprieta', a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di uno o piu' soci dell'impresa richiedente le agevolazioni medesime o dei relative coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili)) in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. ((Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, per almeno il venticinque per cento, da un medesimo altro soggetto. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni.)) (1) ((2)) 4. Per i macchinari e gli impianti di produzione oggetto di agevolazioni, compresi quelli realizzati con commesse interne di lavorazione, il legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale deve attestare, con dichiarazione resa ai sensi delIart. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (( e successive modifiche e integrazioni)) mediante apposito prospetto, la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni oggetto di agevolazione, identificati da apposita annotazione del numero di matricola riportato sulla targhetta apposta sul bene stesso. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 31 luglio 1997, n. 319 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno effetto con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1997." --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 9 marzo 2000, n. 133 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno efficacia per le domande di agevolazione presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso, fatti salvi eventuali diversi termini determinati da disposizioni di legge".