Art. 1. 1. Sono vietati, su tutto il territorio nazionale, la commercializzazione e l'uso di vaccini contro la brucellosi ovina e caprina.
2. Eventuali deroghe a quanto disposto dal comma 1 possono essere consentite solo in particolari situazioni epidemiologiche, con specifica autorizzazione rilasciata dall'autorita' regionale, su conforme parere della Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita'.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- L' art. 2 della legge n. 33/1968 (Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615 , sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi) prevede, fra l'altro, che i piani di profilassi e di risanamento nazionali siano approvati con decreto del Ministro della sanita' di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste (ora con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali), previo parere di una commissione presieduta dal direttore generale dei servizi sanitari del Ministero della sanita'.
2. Eventuali deroghe a quanto disposto dal comma 1 possono essere consentite solo in particolari situazioni epidemiologiche, con specifica autorizzazione rilasciata dall'autorita' regionale, su conforme parere della Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita'.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- L' art. 2 della legge n. 33/1968 (Modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615 , sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi) prevede, fra l'altro, che i piani di profilassi e di risanamento nazionali siano approvati con decreto del Ministro della sanita' di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste (ora con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali), previo parere di una commissione presieduta dal direttore generale dei servizi sanitari del Ministero della sanita'.