Articolo 9 del Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 8Articolo 10
Versione
6 gennaio 1959
Art. 9.
Vigilanza sui servizi di distribuzione e vendita.
Verifiche. Ispezioni. Controlli.


Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale deve assicurare l'efficienza della organizzazione del servizio di distribuzione e vendita vigilando sui dipendenti depositi, sulle sezioni vendita dei depositi, magazzini di vendita e rivendite, eseguendo a questo fine sopraluoghi, ispezioni e verifiche.
Le verifiche riflettono lo stato di conservazione dei generi, la integrita' delle scorte, dei valori, dei materiali e tutto lo svolgimento amministrativo e contabile del servizio, compreso quello contravvenzionale.
Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale deve, di regola, compiere almeno una verifica per ciascun esercizio finanziario nei depositi dei generi di monopolio, nelle sezioni di vendita dei depositi, nelle rivendite di Stato e nei magazzini di vendita. Da tale obbligo puo' essere, eccezionalmente, dispensato dalla Direzione generale che, in tal caso, incarica della verifica ordinaria altro funzionario amministrativo della Direzione generale stessa o dell'Ispettorato.
Dispone che in ciascun esercizio finanziario venga compiuta almeno una verifica straordinaria alle sezioni vendita dei depositi, ai magazzini di vendita ed alle rivendite di Stato dal funzionario amministrativo dell'ispettorato a cio' designato dalla Direzione generale.
Compie, inoltre, verifiche straordinarie, ispezioni e controlli speciali ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia incaricato dalla Direzione generale.
Per la vigilanza sul servizio delle rivendite si avvale, di regola, dell'opera della Guardia di finanza, secondo le istruzioni emanate dalla Direzione generale di concerto con il Comando generale del Corpo.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1959
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