Articolo 8 del Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 7Articolo 9
Versione
6 gennaio 1959
Art. 8.
Licenze di vendita. Nomina di rappresentanti e coadiutori.
Trasferimenti.


Il funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale rilascia le licenze per lo smercio dei prodotti messi in vendita dal Monopolio.
Stabilisce quali rivendite debbano o possano vendere il sale pastorizio ed i tabacchi esteri.
Autorizza i magazzinieri ed i rivenditori a farsi rappresentare nella gestione del magazzino o della rivendita.
Nomina il personale autorizzato a coadiuvare o sostituire i magazzinieri ed i rivenditori, rilasciando le relative licenze.
Autorizza i trasferimenti delle rivendite e provvede alla loro soppressione in base alle direttive di massima impartite dalla Direzione generale.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1959
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