Articolo 69 del Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 68Articolo 70
Versione
6 gennaio 1959
Art. 69.
Condizioni da osservarsi per le cessioni delle rivendite.


L'assegnazione delle rivendite, ai sensi dell'art. 31 della legge, e' autorizzata dall'Ispettorato compartimentale. Il sopracanone dovuto e' stabilito nei modi previsti dal precedente art. 60.
L'autorizzazione e' subordinata alle condizioni:
a) che la cessione dell'azienda di cui la rivendita fa parte e la disponibilita' da parte del cessionario del locale ove essa e' ubicata risultino da atti aventi data certa;
b) che siano trascorsi almeno due anni dalla precedente applicazione della stessa norma.
L'assegnazione ha luogo a trattativa privata: per appalto se trattasi di rivendita di prima categoria, ed in diretta gestione, se di seconda categoria o di rivendita speciale.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai gerenti provvisori di rivendite che non hanno titolo all'assegnazione definitiva.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1959
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente