Art. 69.
Condizioni da osservarsi per le cessioni delle rivendite.
L'assegnazione delle rivendite, ai sensi dell'art. 31 della legge, e' autorizzata dall'Ispettorato compartimentale. Il sopracanone dovuto e' stabilito nei modi previsti dal precedente art. 60.
L'autorizzazione e' subordinata alle condizioni:
a) che la cessione dell'azienda di cui la rivendita fa parte e la disponibilita' da parte del cessionario del locale ove essa e' ubicata risultino da atti aventi data certa;
b) che siano trascorsi almeno due anni dalla precedente applicazione della stessa norma.
L'assegnazione ha luogo a trattativa privata: per appalto se trattasi di rivendita di prima categoria, ed in diretta gestione, se di seconda categoria o di rivendita speciale.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai gerenti provvisori di rivendite che non hanno titolo all'assegnazione definitiva.
Condizioni da osservarsi per le cessioni delle rivendite.
L'assegnazione delle rivendite, ai sensi dell'art. 31 della legge, e' autorizzata dall'Ispettorato compartimentale. Il sopracanone dovuto e' stabilito nei modi previsti dal precedente art. 60.
L'autorizzazione e' subordinata alle condizioni:
a) che la cessione dell'azienda di cui la rivendita fa parte e la disponibilita' da parte del cessionario del locale ove essa e' ubicata risultino da atti aventi data certa;
b) che siano trascorsi almeno due anni dalla precedente applicazione della stessa norma.
L'assegnazione ha luogo a trattativa privata: per appalto se trattasi di rivendita di prima categoria, ed in diretta gestione, se di seconda categoria o di rivendita speciale.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai gerenti provvisori di rivendite che non hanno titolo all'assegnazione definitiva.