Art. 50.
Istituzione delle rivendite ordinarie nei Comuni con popolazione non superiore ai trentamila abitanti.
Le rivendite ordinarie istituite nei Comuni con popolazione non superiore ai trentamila abitanti sono assegnate in esperimento per il periodo di un triennio mediante concorso riservato alle seguenti categorie di persone, che dispongano di locale riconosciuto idoneo a discrezionale giudizio dello Ispettorato compartimentale:
a) invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge;
b) decorati al valor militare.
Le persone appartenenti alla categoria a) sono preferite a quelle appartenenti alla categoria b).
Ai sensi dell' art. 8 della legge 27 febbraio 1958, n. 173 , i profughi, gia' intestatari di licenza di rivendita di generi di monopolio nei territori di provenienza, hanno preferenza assoluta sulle persone appartenenti alle categorie a) e b).
Fra i concorrenti appartenenti alla stessa categoria sara' preferito nell'ordine che segue:
1) chi assomma i titoli di cui alle lettere a) e b);
2) chi ha maggior carico di famiglia diretta;
3) chi dispone del locale riconosciuto preferibile per il funzionamento della rivendita.
La graduatoria dei concorrenti sara' formata dall'Ispettorato compartimentale che la notifichera' a tutti i partecipanti.
Qualora il primo classificato non sia in possesso dei requisiti prescritti o comunque decada dall'assegnazione prima della immissione in servizio, la rivendita sara' assegnata in linea gradatamente successiva agli altri concorrenti.
In caso di deserzione od infruttuosita' del concorso e' in facolta' dell'Ispettorato compartimentale di ripeterlo ovvero di assegnare la rivendita a trattativa privata.
Istituzione delle rivendite ordinarie nei Comuni con popolazione non superiore ai trentamila abitanti.
Le rivendite ordinarie istituite nei Comuni con popolazione non superiore ai trentamila abitanti sono assegnate in esperimento per il periodo di un triennio mediante concorso riservato alle seguenti categorie di persone, che dispongano di locale riconosciuto idoneo a discrezionale giudizio dello Ispettorato compartimentale:
a) invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge;
b) decorati al valor militare.
Le persone appartenenti alla categoria a) sono preferite a quelle appartenenti alla categoria b).
Ai sensi dell' art. 8 della legge 27 febbraio 1958, n. 173 , i profughi, gia' intestatari di licenza di rivendita di generi di monopolio nei territori di provenienza, hanno preferenza assoluta sulle persone appartenenti alle categorie a) e b).
Fra i concorrenti appartenenti alla stessa categoria sara' preferito nell'ordine che segue:
1) chi assomma i titoli di cui alle lettere a) e b);
2) chi ha maggior carico di famiglia diretta;
3) chi dispone del locale riconosciuto preferibile per il funzionamento della rivendita.
La graduatoria dei concorrenti sara' formata dall'Ispettorato compartimentale che la notifichera' a tutti i partecipanti.
Qualora il primo classificato non sia in possesso dei requisiti prescritti o comunque decada dall'assegnazione prima della immissione in servizio, la rivendita sara' assegnata in linea gradatamente successiva agli altri concorrenti.
In caso di deserzione od infruttuosita' del concorso e' in facolta' dell'Ispettorato compartimentale di ripeterlo ovvero di assegnare la rivendita a trattativa privata.