Art. 51.
Istituzione delle rivendite ordinarie nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti.
Le rivendite ordinarie istituite nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, sono appaltate in esperimento per un triennio mediante asta pubblica col metodo delle offerte segrete.
L'aggiudicazione viene effettuata ad unico incarto, a favore del concorrente che abbia fatto la migliore offerta di sopracanone annuo fisso di istituzione.
La Direzione generale ha facolta' di fissare, con scheda segreta, ai sensi del regolamento di contabilita' generale dello Stato, i limiti minimo e massimo delle offerte.
L'offerta deve essere corredata a pena di nullita', della indicazione del locale che il concorrente ha disponibile entro la zona indicata nell'avviso d'asta.
Non sono ammesse offerte per persone da nominare. Ciascun concorrente non puo' presentare od inviare piu' di una offerta.
L'aggiudicazione e' condizionata all'accertamento da parte dell'Ispettorato compartimentale, della idoneita' al servizio a svolgere del locale designato nella offerta. Qualora questo non sia riscontrato idoneo oppure la dichiarazione di disponibilita' del locale venga a risultare non vera, l'aggiudicatario decade dall'assegnazione, con perdita, in questo ultimo caso, del deposito cauzionale fatto per adire l'asta.
Verificandosi deserzione o infruttuosita' dell'esperimento ovvero decadenza dell'aggiudicatario e' in facolta' dell'Ispettorato compartimentale ripetere l'asta ovvero appaltare la rivendita a trattativa privata.
Istituzione delle rivendite ordinarie nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti.
Le rivendite ordinarie istituite nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, sono appaltate in esperimento per un triennio mediante asta pubblica col metodo delle offerte segrete.
L'aggiudicazione viene effettuata ad unico incarto, a favore del concorrente che abbia fatto la migliore offerta di sopracanone annuo fisso di istituzione.
La Direzione generale ha facolta' di fissare, con scheda segreta, ai sensi del regolamento di contabilita' generale dello Stato, i limiti minimo e massimo delle offerte.
L'offerta deve essere corredata a pena di nullita', della indicazione del locale che il concorrente ha disponibile entro la zona indicata nell'avviso d'asta.
Non sono ammesse offerte per persone da nominare. Ciascun concorrente non puo' presentare od inviare piu' di una offerta.
L'aggiudicazione e' condizionata all'accertamento da parte dell'Ispettorato compartimentale, della idoneita' al servizio a svolgere del locale designato nella offerta. Qualora questo non sia riscontrato idoneo oppure la dichiarazione di disponibilita' del locale venga a risultare non vera, l'aggiudicatario decade dall'assegnazione, con perdita, in questo ultimo caso, del deposito cauzionale fatto per adire l'asta.
Verificandosi deserzione o infruttuosita' dell'esperimento ovvero decadenza dell'aggiudicatario e' in facolta' dell'Ispettorato compartimentale ripetere l'asta ovvero appaltare la rivendita a trattativa privata.