Articolo 65 del Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 64Articolo 66
Versione
6 gennaio 1959
Art. 65.
Assegnazione diretta della rivendita al coadiutore.


Quando la rivendita si renda vacante e non trovi applicazione il disposto degli articoli 52 e 58 e' in facolta' dell'ispettorato compartimentale di assegnarla in appalto a trattativa privata o in diretta gestione, a seconda della categoria, al coadiutore in servizio da almeno sei mesi ininterrotti all'atto della vacanza, che abbia svolto le sue mansioni senza aver dato luogo a rilievi.
Il coadiutore deve provare, per essere ammesso al beneficio, di avere la disponibilita' del locale dove la rivendita trovasi ubicata o di altro idoneo nelle immediate adiacenze.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1959
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