Art. 65.
Assegnazione diretta della rivendita al coadiutore.
Quando la rivendita si renda vacante e non trovi applicazione il disposto degli articoli 52 e 58 e' in facolta' dell'ispettorato compartimentale di assegnarla in appalto a trattativa privata o in diretta gestione, a seconda della categoria, al coadiutore in servizio da almeno sei mesi ininterrotti all'atto della vacanza, che abbia svolto le sue mansioni senza aver dato luogo a rilievi.
Il coadiutore deve provare, per essere ammesso al beneficio, di avere la disponibilita' del locale dove la rivendita trovasi ubicata o di altro idoneo nelle immediate adiacenze.
Assegnazione diretta della rivendita al coadiutore.
Quando la rivendita si renda vacante e non trovi applicazione il disposto degli articoli 52 e 58 e' in facolta' dell'ispettorato compartimentale di assegnarla in appalto a trattativa privata o in diretta gestione, a seconda della categoria, al coadiutore in servizio da almeno sei mesi ininterrotti all'atto della vacanza, che abbia svolto le sue mansioni senza aver dato luogo a rilievi.
Il coadiutore deve provare, per essere ammesso al beneficio, di avere la disponibilita' del locale dove la rivendita trovasi ubicata o di altro idoneo nelle immediate adiacenze.