Art. 63.
Gestione personale delle rivendite.
Le rivendite comunque assegnate, salvo le eccezioni di cui appresso, debbono essere gestite personalmente dagli assegnatari.
A tal fine si richiede che il rivenditore abbia la effettiva gestione finanziaria della rivendita, spieghi un diretto interessamento sul funzionamento di essa ed abbia la disponibilita' in proprio nome, per regolare atto avente data certa, del locale o della porzione di locale occupato dalla rivendita.
Il servizio di vendita al pubblico puo' essere affidato ad un coadiutore e ad uno o piu' assistenti ai sensi dell'art. 64.
Sono dispensati dall'obbligo della gestione personale:
1) i grandi invalidi di guerra e categorie equiparate per legge provvisti di assegno di superinvalidita';
2) i ciechi civili.
Quando il rivenditore e' dispensato dall'obbligo della gestione personale, questa puo' essere esercitata dal coadiutore all'uopo autorizzato dall'Ispettorato compartimentale a gestire la rivendita in nome proprio, per conto del titolare.
Il coadiutore cosi' autorizzato deve osservare la gestione personale e puo', al pari del rivenditore, avvalersi di assistenti.
Gestione personale delle rivendite.
Le rivendite comunque assegnate, salvo le eccezioni di cui appresso, debbono essere gestite personalmente dagli assegnatari.
A tal fine si richiede che il rivenditore abbia la effettiva gestione finanziaria della rivendita, spieghi un diretto interessamento sul funzionamento di essa ed abbia la disponibilita' in proprio nome, per regolare atto avente data certa, del locale o della porzione di locale occupato dalla rivendita.
Il servizio di vendita al pubblico puo' essere affidato ad un coadiutore e ad uno o piu' assistenti ai sensi dell'art. 64.
Sono dispensati dall'obbligo della gestione personale:
1) i grandi invalidi di guerra e categorie equiparate per legge provvisti di assegno di superinvalidita';
2) i ciechi civili.
Quando il rivenditore e' dispensato dall'obbligo della gestione personale, questa puo' essere esercitata dal coadiutore all'uopo autorizzato dall'Ispettorato compartimentale a gestire la rivendita in nome proprio, per conto del titolare.
Il coadiutore cosi' autorizzato deve osservare la gestione personale e puo', al pari del rivenditore, avvalersi di assistenti.