Art. 72.
Vendita dei prodotti.
Le rivendite hanno l'obbligo di smerciare tutti i prodotti messi in vendita dall'Amministrazione dei monopoli.
L'Ispettorato compartimentale ha pero' la facolta' di escludere o di limitare la vendita di alcuni di tali prodotti a determinate rivendite.
Vendita dei prodotti.
Le rivendite hanno l'obbligo di smerciare tutti i prodotti messi in vendita dall'Amministrazione dei monopoli.
L'Ispettorato compartimentale ha pero' la facolta' di escludere o di limitare la vendita di alcuni di tali prodotti a determinate rivendite.