Articolo 72 del Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 71Articolo 73
Versione
6 gennaio 1959
Art. 72.
Vendita dei prodotti.


Le rivendite hanno l'obbligo di smerciare tutti i prodotti messi in vendita dall'Amministrazione dei monopoli.
L'Ispettorato compartimentale ha pero' la facolta' di escludere o di limitare la vendita di alcuni di tali prodotti a determinate rivendite.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1959