Articolo 54 del Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 53Articolo 55
Versione
6 gennaio 1959
Art. 54.
Patentini.


I patentini sono rilasciati dall'Ispettorato compartimentale secondo le norme di massima della Direzione generale.
Le relative licenze sono valide per un biennio salvo rinnovo, ed abilitano alla vendita di tutti i generi di monopolio o di parte di essi.
Ai titolari dei patentini sono estese le disposizioni di cui all'art. 6 della legge nonche' per quanto applicabili, le norme relative ai doveri da osservarsi da parte dei rivenditori.
Il titolare del patentino deve rifornirsi di generi di monopolio presso la rivendita ordinaria piu' vicina al suo esercizio, l'Ispettorato compartimentale puo' disporre una diversa aggregazione quando la norma di cui innanzi possa comportare alterazione dell'assetto di vendita dei generi di monopolio nella zona.
I rapporti tra il gestore della rivendita e il titolare del patentino sono regolati dalle parti: in caso di controversia ciascuna delle parti puo' adire apposita Commissione costituita presso l'ispettorato compartimentale che agisce in veste di arbitro amichevole compositore.
La Commissione di cui innanzi e' presieduta dal funzionario preposto allo Ispettorato compartimentale e si compone di un rappresentante dei tabaccai e di un rappresentante dei pubblici esercizi designati dalle rispettive Associazioni nazionali che contino il maggior numero di iscritti.
La decisione della Commissione ha effetto obbligatorio per le parti.
L'Ispettorato compartimentale puo' adottare a carico della parte che non esegua la decisione i provvedimenti disciplinari del caso, compresa la revoca del patentino.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1959
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