Art. 94.
Decadenza - Disdetta - Revoca - Rinunzia.
Pene pecuniarie disciplinari.
I provvedimenti previsti dagli articoli 18, 34 e 35 della legge devono essere preceduti dalla contestazione, fatta al rivenditore dall'Ispettorato compartimentale degli addebiti, con l'avvertimento che egli puo' presentare le sue controdeduzioni entro il termine di trenta giorni.
La decadenza, la disdetta, la revoca e l'applicazione della pena pecuniaria disciplinare ai rivenditori sono adottate con motivato provvedimento dell'ispettorato compartimentale.
Resta salva la facolta' di disporre, nei casi piu' gravi, l'immediata sospensione della somministrazione dei generi.
La pena pecuniaria disciplinare deve essere pagata dal rivenditore nel termine assegnato dall'Ispettorato. In mancanza, viene trattenuta dalle somme versate dallo stesso rivenditore per il prelevamento dei generi ovvero incamerata dalla cauzione. In questo caso il rivenditore deve reintegrare il deposito cauzionale entro un mese.
La disdetta da parte del rivenditore e la rinunzia deve essere data mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diretta all'Ispettorato compartimentale, e non produce i suoi effetti se non dopo che l'ispettorato abbia riconosciuto l'esistenza di una delle cause previste dalla legge. Il rivenditore e' tenuto ad assicurare la continuita' del servizio per il periodo di almeno un mese dalla data in cui ha avuto notizia dell'accettazione della disdetta o rinuncia da parte dell'Ispettorato compartimentale, che provvede entro lo stesso periodo alla sua sostituzione.
Decadenza - Disdetta - Revoca - Rinunzia.
Pene pecuniarie disciplinari.
I provvedimenti previsti dagli articoli 18, 34 e 35 della legge devono essere preceduti dalla contestazione, fatta al rivenditore dall'Ispettorato compartimentale degli addebiti, con l'avvertimento che egli puo' presentare le sue controdeduzioni entro il termine di trenta giorni.
La decadenza, la disdetta, la revoca e l'applicazione della pena pecuniaria disciplinare ai rivenditori sono adottate con motivato provvedimento dell'ispettorato compartimentale.
Resta salva la facolta' di disporre, nei casi piu' gravi, l'immediata sospensione della somministrazione dei generi.
La pena pecuniaria disciplinare deve essere pagata dal rivenditore nel termine assegnato dall'Ispettorato. In mancanza, viene trattenuta dalle somme versate dallo stesso rivenditore per il prelevamento dei generi ovvero incamerata dalla cauzione. In questo caso il rivenditore deve reintegrare il deposito cauzionale entro un mese.
La disdetta da parte del rivenditore e la rinunzia deve essere data mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diretta all'Ispettorato compartimentale, e non produce i suoi effetti se non dopo che l'ispettorato abbia riconosciuto l'esistenza di una delle cause previste dalla legge. Il rivenditore e' tenuto ad assicurare la continuita' del servizio per il periodo di almeno un mese dalla data in cui ha avuto notizia dell'accettazione della disdetta o rinuncia da parte dell'Ispettorato compartimentale, che provvede entro lo stesso periodo alla sua sostituzione.