Art. 56.
Appalto rivendite ordinarie di prima categoria.
Le rivendite di prima categoria vacanti del titolare sono appaltate ad asta pubblica con le modalita' di cui all'art. 54, salvo le eccezioni previste dalla legge o dal presente regolamento.
Appalto rivendite ordinarie di prima categoria.
Le rivendite di prima categoria vacanti del titolare sono appaltate ad asta pubblica con le modalita' di cui all'art. 54, salvo le eccezioni previste dalla legge o dal presente regolamento.