Articolo 95 del Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 94Articolo 96
Versione
6 gennaio 1959
Art. 95.
Incameramento della cauzione.


L'incameramento totale o parziale della cauzione, nei casi previsti dagli articoli 14 e 34 della legge, viene disposto con lo stesso provvedimento disciplinare adottato nei confronti del magazziniere o del rivenditore.
Non si procede all'incameramento della cauzione nei casi previsti alla lettera b) degli articoli 14 e 34 della legge.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1959
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