Art. 95.
Incameramento della cauzione.
L'incameramento totale o parziale della cauzione, nei casi previsti dagli articoli 14 e 34 della legge, viene disposto con lo stesso provvedimento disciplinare adottato nei confronti del magazziniere o del rivenditore.
Non si procede all'incameramento della cauzione nei casi previsti alla lettera b) degli articoli 14 e 34 della legge.
Incameramento della cauzione.
L'incameramento totale o parziale della cauzione, nei casi previsti dagli articoli 14 e 34 della legge, viene disposto con lo stesso provvedimento disciplinare adottato nei confronti del magazziniere o del rivenditore.
Non si procede all'incameramento della cauzione nei casi previsti alla lettera b) degli articoli 14 e 34 della legge.