Art. 57.
Assegnazione rivendite ordinarie di seconda categoria.
Le rivendite di seconda categoria vacanti del titolare, sono date in gestione a seguito di concorso, salvo le eccezioni previste dalla legge o dal presente regolamento.
Il concorso e' riservato alle seguenti categorie di persone, che dispongano di locale riconosciuto idoneo a discrezionale giudizio dell'Ispettorato compartimentale:
a) profughi gia intestatari di licenza per la vendita dei generi di monopolio nei territori di provenienza;
b) invalidi di guerra e vedove di guerra e categorie equiparate per legge;
c) decorati al valor militare, ciechi civili e altri profughi.
Le persone appartenenti alla categoria a) sono preferite a quelle appartenenti alla categoria b). Entrambe sono preferite a quelle appartenenti alla categoria c).
Fra i concorrenti appartenenti alla stessa categoria e' preferito nell'ordine che segue:
1) il gerente provvisorio della rivendita posta a concorso;
2) chi ha maggior carico di famiglia diretta;
3) chi dispone di locale riconosciuto preferibile per il funzionamento della rivendita.
La graduatoria dei concorrenti e' formata dall'Ispettorato compartimentale che lo notifica a tutti i partecipanti.
Qualora il primo classificato non sia in possesso dei requisiti prescritti o comunque decada dall'assegnazione prima della immissione in servizio, la rivendita e' assegnata in linea gradatamente successiva agli altri concorrenti.
Assegnazione rivendite ordinarie di seconda categoria.
Le rivendite di seconda categoria vacanti del titolare, sono date in gestione a seguito di concorso, salvo le eccezioni previste dalla legge o dal presente regolamento.
Il concorso e' riservato alle seguenti categorie di persone, che dispongano di locale riconosciuto idoneo a discrezionale giudizio dell'Ispettorato compartimentale:
a) profughi gia intestatari di licenza per la vendita dei generi di monopolio nei territori di provenienza;
b) invalidi di guerra e vedove di guerra e categorie equiparate per legge;
c) decorati al valor militare, ciechi civili e altri profughi.
Le persone appartenenti alla categoria a) sono preferite a quelle appartenenti alla categoria b). Entrambe sono preferite a quelle appartenenti alla categoria c).
Fra i concorrenti appartenenti alla stessa categoria e' preferito nell'ordine che segue:
1) il gerente provvisorio della rivendita posta a concorso;
2) chi ha maggior carico di famiglia diretta;
3) chi dispone di locale riconosciuto preferibile per il funzionamento della rivendita.
La graduatoria dei concorrenti e' formata dall'Ispettorato compartimentale che lo notifica a tutti i partecipanti.
Qualora il primo classificato non sia in possesso dei requisiti prescritti o comunque decada dall'assegnazione prima della immissione in servizio, la rivendita e' assegnata in linea gradatamente successiva agli altri concorrenti.