Articolo 57 del Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 56Articolo 58
Versione
6 gennaio 1959
Art. 57.
Assegnazione rivendite ordinarie di seconda categoria.


Le rivendite di seconda categoria vacanti del titolare, sono date in gestione a seguito di concorso, salvo le eccezioni previste dalla legge o dal presente regolamento.
Il concorso e' riservato alle seguenti categorie di persone, che dispongano di locale riconosciuto idoneo a discrezionale giudizio dell'Ispettorato compartimentale:
a) profughi gia intestatari di licenza per la vendita dei generi di monopolio nei territori di provenienza;
b) invalidi di guerra e vedove di guerra e categorie equiparate per legge;
c) decorati al valor militare, ciechi civili e altri profughi.
Le persone appartenenti alla categoria a) sono preferite a quelle appartenenti alla categoria b). Entrambe sono preferite a quelle appartenenti alla categoria c).
Fra i concorrenti appartenenti alla stessa categoria e' preferito nell'ordine che segue:
1) il gerente provvisorio della rivendita posta a concorso;
2) chi ha maggior carico di famiglia diretta;
3) chi dispone di locale riconosciuto preferibile per il funzionamento della rivendita.
La graduatoria dei concorrenti e' formata dall'Ispettorato compartimentale che lo notifica a tutti i partecipanti.
Qualora il primo classificato non sia in possesso dei requisiti prescritti o comunque decada dall'assegnazione prima della immissione in servizio, la rivendita e' assegnata in linea gradatamente successiva agli altri concorrenti.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1959