Articolo 78 del Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 77Articolo 79
Versione
6 gennaio 1959
Art. 78.
Trasferimento delle rivendite.


Il rivenditore non puo' trasferire la rivendita in altro locale, ne' sospenderne il funzionamento senza l'autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1959
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