Articolo 22 del Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 21Articolo 23
Versione
6 gennaio 1959
Art. 22.
Divieto di vendere generi avariati
Cambio e concentramento dei generi ritirati dalla vendita.


Il gestore e' tenuto a porre in circolazione prodotti sempre in buono stato di conservazione. In particolare:
a) si assicura che le operazioni di condizionamento dei generi che vengono ritirati dagli acquirenti siano effettuate in modo da garantirne l'integrita' anche durante il trasporto;
b) cambia ai rivenditori i sigari di scarto e gli altri prodotti quando ricorrano le condizioni stabilite dalla Direzione generale;
c) ritira dalla vendita i tabacchi e gli altri generi di monopolio avariati o comunque invendibili, provvedendo al loro concentramento presso il deposito.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1959
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente