Articolo 53 del Regolamento di esecuzione della L. 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 52Articolo 54
Versione
6 gennaio 1959
Art. 53.
Istituzione delle rivendite speciali - Gestione


Le rivendite speciali sono istituite dall'ispettorato compartimentale nelle stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e nelle case di pena nonche' ovunque siano riconosciute necessita' di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino.
Per l'istituzione delle rivendite speciali nelle stazioni occorre che ne faccia richiesta l'Amministrazione o ente interessato. Per le stazioni automobilistiche occorre che il Ministero dei trasporti ne riconosca la particolare importanza per l'elevato movimento dei passeggeri, l'attrezzatura ed il notevole numero di linee di comunicazione che ad esse fanno capo.
Le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilita' del locale ove esse debbono necessariamente funzionare.
La licenza puo' essere intestata contestualmente e con responsabilita' solidale all'Amministrazione o ente che disponga del locale ed alla persona designata per l'effettivo servizio di vendita.
Le rivendite speciali possono avere funzione continuativa ovvero essere concesse temporaneamente, per determinati periodi dell'anno.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1959
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