Articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
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Art. 47. ((Fino a quando non sara' possibile assicurare la composizione del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto con personale dei ruoli locali avente qualifica di dirigente, si provvedera' con personale dei ruoli locali inquadrato nelle qualifiche funzionali per le quali, per l'accesso dall'esterno, e' richiesto il diploma di laurea.))
Nell'ambito delle intese di cui all'art. 13 sono decise le date in cui cessano di applicarsi le disposizioni transitorie dei due commi precedenti.
Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche per la costituzione della commissione di disciplina di cui all'art. 23.
Fino a quando non sara' possibile assicurare nella formazione della commissione d'esame di cui al precedente art. 35 la partecipazione di appartenenti al gruppo di lingua tedesca aventi i requisiti stabiliti dall'ordinamento giudiziario, nel relativo elenco possono essere compresi anche nominativi di magistrati di tribunale, con non meno di tre anni di anzianita' nella qualifica anche se hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito.
La data in cui cessa di applicarsi la disposizione di cui al comma precedente e' decisa nell'ambito dell'intesa di cui all'art. 35, primo comma, del presente decreto.
Entrata in vigore il 23 giugno 2023
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