Articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
Articolo 11Articolo 13
Versione
30 novembre 1976
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Versione
18 ottobre 2012
Art. 12. ((Nei concorsi a posti di cui ai Titoli II e III del presente decreto, che implicano la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri e che sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, fermo restando quanto previsto all'articolo 8, ultimo comma, hanno la precedenza i candidati idonei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano.))
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle assunzioni comunque denominate e consentite da particolari disposizioni di legge a posti di ruolo, senza concorso o di personale non di ruolo.
Entrata in vigore il 18 ottobre 2012
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