Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
Articolo 5 bisArticolo 7
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30 novembre 1976
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11 dicembre 1977
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25 giugno 1982
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4 novembre 1997
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23 giugno 2017
Art. 6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 MAGGIO 2017, N. 76))
Alle spese relative alle commissioni d'esame di cui al comma precedente concorrono lo Stato e la provincia nel modo seguente: le spese relative alle sedi e agli emolumenti del personale di segreteria nonche' quelle per compenso ai membri delle commissioni d'esame sono a carico della provincia; quelle relative alle spese di cancelleria, postali e varie di funzionamento delle commissioni d'esame sono a carico dello Stato.
Al personale in servizio presso una pubblica amministrazione spetta, se ammesso a sottoporsi all'esame di cui al presente titolo, il congedo straordinario o comunque permesso retribuito per esami e il trattamento economico di missione.
Entrata in vigore il 23 giugno 2017
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