Art. 39. ((Si applicano ai magistrati le disposizioni di cui al titolo I ed agli articoli 12, 18, 20 e 46, primo e secondo comma, del presente decreto.
Si applica, altresi', ai magistrati l'art. 42, primo e secondo comma, del presente decreto, intendendosi sostituite le parole "commissario del Governo" con le parole "Ministro di grazia e giustizia", nonche' il disposto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104.
Il Ministro di grazia e giustizia fornisce all'ufficio unico di cui all'art. 24 del presente decreto, i dati ed i provvedimenti previsti nell'art. 42, terzo comma, del decreto stesso, concernente i magistrati in servizio in provincia di Bolzano, al fine della loro inclusione per notizia nel Bollettino ufficiale di cui al citato art. 42)) .
Si applica, altresi', ai magistrati l'art. 42, primo e secondo comma, del presente decreto, intendendosi sostituite le parole "commissario del Governo" con le parole "Ministro di grazia e giustizia", nonche' il disposto dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 104.
Il Ministro di grazia e giustizia fornisce all'ufficio unico di cui all'art. 24 del presente decreto, i dati ed i provvedimenti previsti nell'art. 42, terzo comma, del decreto stesso, concernente i magistrati in servizio in provincia di Bolzano, al fine della loro inclusione per notizia nel Bollettino ufficiale di cui al citato art. 42)) .