Articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
Articolo 32 sexiesArticolo 44
Versione
30 novembre 1976
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Versione
25 luglio 2001
Art. 43. (( 1. Contro i provvedimenti di cui al titolo primo e secondo del presente decreto, non riguardanti il rapporto di lavoro, e' ammesso il ricorso alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.
2. Competente per le controversie relative ai rapporti di lavoro e' il giudice ordinario secondo la disciplina dettata dalla normativa statale di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazione. ))
Entrata in vigore il 25 luglio 2001
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