Art. 43. (( 1. Contro i provvedimenti di cui al titolo primo e secondo del presente decreto, non riguardanti il rapporto di lavoro, e' ammesso il ricorso alla sezione autonoma di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa.
2. Competente per le controversie relative ai rapporti di lavoro e' il giudice ordinario secondo la disciplina dettata dalla normativa statale di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazione. ))
2. Competente per le controversie relative ai rapporti di lavoro e' il giudice ordinario secondo la disciplina dettata dalla normativa statale di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni e integrazione. ))