Articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
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4 novembre 1997
Art. 13.
Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano e' delegato a bandire con decreto i concorsi ai gradi iniziali dei ruoli locali, nonche' i concorsi interni.
Le relative prove di esame hanno luogo a Bolzano.
Possono essere banditi concorsi unici per posti vacanti nello stesso profilo professionale di piu' amministrazioni ovvero in profili professionali diversi, per l'accesso ai quali sia richiesto lo stesso titolo di studio.
Al fine di consentire la programmazione dell'orientamento della formazione e dell'addestramento professionale e linguistico dei cittadini residenti nella provincia di Bolzano ((salvo quelli previsti dagli articoli 3 e 7)) il commissario del Governo determina d'intesa con la provincia, per i concorsi pubblici esterni, il numero dei posti da mettere a concorso, nonche' i tempi dei concorsi stessi.
In tutti i casi in cui il presente decreto prevede l'intesa tra il commissario del Governo e la provincia di Bolzano, questa e' rappresentata da tre membri del consiglio provinciale eletti dal consiglio stesso.
Le prove di concorso devono tener conto, a seconda delle amministrazioni e delle carriere, dell'ordinamento giuridico-amministrativo, nonche' della storia e geografia locali.
Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano e' altresi' delegato ad adottare tutti gli altri provvedimenti ed emanare tutti gli altri atti concernenti il personale di cui al primo comma dell'art. 8 del presente decreto applicando le norme dello stato giuridico dei dipendenti dello Stato, nonche', per il personale dipendente dalle amministrazioni con ordinamento autonomo, le norme previste dai rispettivi stati giuridici fatte salve le particolari disposizioni contenute nel presente decreto.
((Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione dei ruoli locali e previo assenso del comitato di cui al quarto comma, nonche' delle amministrazioni interessate e con il consenso dell'interessato, il commissario del Governo ha altresi' facolta' di disporre, fatte salve le norme sulla mobilita', il passaggio di ruolo, anche da una amministrazione all'altra, di impiegati appartenenti ai ruoli locali, assicurando il rispetto della proporzionale sulla globalita' dei ruoli stessi. Tali provvedimenti possono essere limitati anche ad una sola persona e non comportano variazioni agli organici delle amministrazioni interessate.
Le operazioni di mobilita' di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche sono effettuate previo assenso del Comitato di cui al presente articolo.))
Entrata in vigore il 4 novembre 1997
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