Articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752
Articolo 18 bisArticolo 21
Versione
30 novembre 1976
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Versione
23 giugno 2023
Art. 20.

Gli aspiranti ad assunzioni comunque strutturate e denominate ad uffici giudiziari o della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonche' dei concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa hanno facolta' di sostenere le previste prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione. ((Almeno una delle prove scritte, in quanto previste, e comunque le prove orali, sono sostenute nella lingua del gruppo linguistico al quale gli aspiranti appartengono o sono aggregati.))
Entrata in vigore il 23 giugno 2023
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