Art. 1. 1. L' articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302 , aggiunto dall' articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze:
a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995;
b) 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997;
c) 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998;
d) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999.".
"Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile , come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze:
a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995;
b) 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997;
c) 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998;
d) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999.".