Articolo 5 del Decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517
Articolo 4Articolo 6
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1 gennaio 1993
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21 marzo 1997
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26 maggio 2016
Art. 5. (( (Procedure di valutazione della conformita'). )) (( 1. La conformita' degli strumenti ai requisiti essenziali definiti nell'allegato I puo' essere stabilita, a scelta del fabbricante, con una delle seguenti procedure di valutazione della conformita':
a) il modulo B di cui all'allegato II, punto 1, seguito dal modulo D di cui all'allegato II, punto 2, oppure dal modulo F di cui all'allegato II, punto 4; tuttavia, il modulo B non e' obbligatorio per gli strumenti non contenenti dispositivi elettronici e il cui dispositivo di misurazione del carico non utilizza molle per controbilanciare il carico; per gli strumenti non sottoposti al modulo B, si applica il modulo D1 di cui all'allegato II, punto 3, o il modulo F1 di cui all'allegato II, punto 5;
b) il modulo G di cui all'allegato II, punto 6.
2. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformita' di cui al comma 1 devono essere redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui dette procedure vengono espletate oppure in una lingua accettata dall'organismo notificato ai sensi dell'articolo 9 ))
Entrata in vigore il 26 maggio 2016
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