Articolo 3 del Decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517
Articolo 2Articolo 3 bis
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1 gennaio 1993
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21 marzo 1997
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Versione
26 maggio 2016
Art. 3. (( (Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio).)) (( 1. Sono messi a disposizione sul mercato soltanto gli strumenti che soddisfano i requisiti applicabili del presente decreto.
2. Sono messi in servizio, per gli impieghi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad f), solo gli strumenti che soddisfano i requisiti del presente decreto.
3. Gli strumenti messi in servizio per gli impieghi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) ad f), continuano a soddisfare i requisiti applicabili del presente decreto. ))
Entrata in vigore il 26 maggio 2016
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