Articolo 31 - Convenzione della Legge 11 dicembre 1985, n. 765
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Versione
28 dicembre 1985
Articolo 31

Se il venditore non e' tenuto a consegnare le merci in altro luogo particolare, il suo obbligo di consegna consiste:
a) quando il contratto di vendita implica un trasporto di merci, nel consegnare le merci al primo trasportatore perche' le faccia pervenire all'acquirente;
b) quando, nei casi non previsti al precedente comma, il contratto verte su un corpo certo o su qualcosa di genere che deve essere prelevato su una massa determinata o che deve essere fabbricata o prodotta e quando, al momento della conclusione del contratto, le parti sapevano che le merci si trovavano o dovevano essere fabbricate o prodotte in un luogo particolare, nel mettere le merci a disposizione dell'acquirente in tale luogo;
c) negli altri casi, nel mettere le merci a disposizione dell'acquirente nel luogo in cui il venditore aveva la sua sede di affari al momento della conclusione del contratto.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1985
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