Articolo 57 - Convenzione della Legge 11 dicembre 1985, n. 765
Articolo 56Articolo 58
Versione
28 dicembre 1985
Articolo 57

1. Se l'acquirente non e' tenuto a pagare il prezzo in un altro luogo particolare, dovra' pagare il venditore:
a) presso la sede di affari di quest'ultimo; o
b) se il pagamento deve essere fatto al momento della consegna delle merci o dei documenti, nel luogo di tale consegna.
Il venditore dovra' sostenere l'aumento delle spese accessorie al pagamento dovute al cambiamento della sua sede di affari dopo la conclusione del contratto.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1985
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