Articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668
Articolo 15Articolo 17
Versione
31 marzo 1957
Art. 16.
L'esclusione degli imprenditori artigiani dal versamento dei contributi per le assicurazioni sociali, di cui all'art. 22 della legge, non esime gli stessi dall'obbligo di apporre sui libri di paga e di matricola le annotazioni e registrazioni prescritte dalle leggi vigenti per ciascun apprendista dipendente.
Entrata in vigore il 31 marzo 1957
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