Art. 16.
L'esclusione degli imprenditori artigiani dal versamento dei contributi per le assicurazioni sociali, di cui all'art. 22 della legge, non esime gli stessi dall'obbligo di apporre sui libri di paga e di matricola le annotazioni e registrazioni prescritte dalle leggi vigenti per ciascun apprendista dipendente.
L'esclusione degli imprenditori artigiani dal versamento dei contributi per le assicurazioni sociali, di cui all'art. 22 della legge, non esime gli stessi dall'obbligo di apporre sui libri di paga e di matricola le annotazioni e registrazioni prescritte dalle leggi vigenti per ciascun apprendista dipendente.