Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668
Articolo 1Articolo 3
Versione
31 marzo 1957
Art. 2.
Il rapporto di apprendistato si estingue:
a) con l'esito positivo delle prove di idoneita' di cui agli articoli 24 e 25 del presente regolamento;
b) con la scadenza del termine stabilito dai contratti collettivi di lavoro;
c) comunque, con il compimento di un quinquennio di apprendistato.
Entrata in vigore il 31 marzo 1957
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente