Art. 2.
Il rapporto di apprendistato si estingue:
a) con l'esito positivo delle prove di idoneita' di cui agli articoli 24 e 25 del presente regolamento;
b) con la scadenza del termine stabilito dai contratti collettivi di lavoro;
c) comunque, con il compimento di un quinquennio di apprendistato.
Il rapporto di apprendistato si estingue:
a) con l'esito positivo delle prove di idoneita' di cui agli articoli 24 e 25 del presente regolamento;
b) con la scadenza del termine stabilito dai contratti collettivi di lavoro;
c) comunque, con il compimento di un quinquennio di apprendistato.