Articolo 1 del Decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565
Articolo 2
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29 febbraio 1996
Art. 1. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 23 DICEMBRE 1996, N.662
Entrata in vigore il 29 febbraio 1996
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