Articolo 57 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Articolo 38 bisArticolo 46
Versione
14 dicembre 1995
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Versione
2 marzo 1997
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Versione
1 giugno 2007
Art. 57. ((Privilegi e prescrizione)) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 26)) .
2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta.
3. Il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta e' di cinque anni dalla data in cui e' avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.
4. La prescrizione del credito d'imposta e' interrotta quando viene constatata la violazione e ricomincia a decorrere dal giorno in cui diventa definitivo l'atto che conclude il procedimento penale o amministrativo intrapreso per la violazione accertata.
Entrata in vigore il 1 giugno 2007
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