2. In caso di perdita parziale inerente alla natura stessa dei prodotti, in regime sospensivo, avvenuta durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui e' gia' sorta l'obbligazione tributaria, l'abbuono della relativa imposta e' concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 67, comma 1.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale.
4. Nel caso in cui, durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, si verifichi una perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti, l'abbuono della relativa imposta e' concesso, salvo che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di sospettare frodi o irregolarita', se l'entita' della medesima perdita e' inferiore alla soglia comune di riferimento individuata dalla Commissione europea ai sensi dell' articolo 6, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 . Sulla parte di prodotto mancante, eccedente quella determinata con riferimento alla predetta soglia comune, e' dovuta l'accisa. Nelle more dell'individuazione delle soglie comuni di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55 .
5. Ai fini del presente testo unico si considera che un prodotto abbia subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa.
6. Ai tabacchi lavorati non si applicano i commi 2 e 3. )) ((87)) --------------- AGGIORNAMENTO (87)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.