Art. 10-ter.
(Irregolarita' nella circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro).
1. In caso di irregolarita' o di infrazione verificatasi nel corso della circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:
((a) l'accisa e' corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato alla irregolarita' o all'infrazione e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della irregolarita' o dell'infrazione;)) ((87))
b) l'accisa e' riscossa in Italia se l'irregolarita' o l'infrazione si e' verificata nel territorio dello Stato;
c) se l'irregolarita' o l'infrazione e' accertata nel territorio dello Stato e non e' possibile determinare il luogo in cui essa si e' effettivamente verificata, si presume che l'irregolarita' o l'infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e nel momento in cui e' stata accertata;
d) se entro tre anni dalla data di acquisto dei prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro viene individuato il luogo in cui l'irregolarita' o l'infrazione si e' effettivamente verificata, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa nel territorio dello Stato viene rimborsata con gli interessi calcolati, nella misura prevista dall'articolo 3, comma 4, dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso. A tale fine, il soggetto che ha pagato l'accisa fornisce all'Amministrazione finanziaria, entro il termine di decadenza di due anni dalla data in cui e' comunicato al medesimo l'avvenuto accertamento del luogo in cui l'irregolarita' o l'infrazione si e' effettivamente verificata, la prova che l'accisa e' stata pagata nell'altro Stato membro.
2. Nei casi in cui l'accisa sia stata riscossa in Italia ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'Amministrazione finanziaria informa le competenti autorita' dello Stato membro in cui i prodotti sono stati inizialmente immessi in consumo.
(( 3. In caso di perdita irrimediabile, totale o parziale o distruzione totale, come definite all'articolo 4, comma 5, dei prodotti di cui agli articoli 10, comma 1, e 10-bis, comma 1, avvenute nel corso del trasporto nel territorio nazionale, e' concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti che determinano la perdita irrimediabile o la distruzione totale dei prodotti, imputabili esclusivamente al soggetto obbligato a titolo di colpa non grave e quelli, determinanti la suddetta perdita o distruzione, che siano imputabili a terzi e non siano altresi' imputabili a titolo di dolo o colpa grave al soggetto obbligato, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. )) ((87)) (( 3-bis. Nel caso in cui, durante la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 10, comma 1, e 10-bis, comma 1, si verifichi una perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti, l'abbuono della relativa imposta e' concesso, salvo che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di sospettare frodi o irregolarita', se l'entita' della medesima perdita e' inferiore a quella determinata con riferimento alle soglie comuni individuate dalla Commissione europea ai sensi dell' articolo 6, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2020/262 . Nelle more della determinazione delle soglie comuni di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55 . )) ((87)) (( 4. Qualora il soggetto di cui al comma 1, lettera a), dimostri di aver pagato l'accisa, o abbia diritto all'abbuono d'imposta ai sensi dei commi 3 e 3-bis l'Amministrazione finanziaria procede allo svincolo, totale o parziale, della garanzia dal medesimo prestata. )) (( 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa. )) ((87)) --------------- AGGIORNAMENTO (87)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.
(Irregolarita' nella circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro).
1. In caso di irregolarita' o di infrazione verificatasi nel corso della circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:
((a) l'accisa e' corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato alla irregolarita' o all'infrazione e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della irregolarita' o dell'infrazione;)) ((87))
b) l'accisa e' riscossa in Italia se l'irregolarita' o l'infrazione si e' verificata nel territorio dello Stato;
c) se l'irregolarita' o l'infrazione e' accertata nel territorio dello Stato e non e' possibile determinare il luogo in cui essa si e' effettivamente verificata, si presume che l'irregolarita' o l'infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e nel momento in cui e' stata accertata;
d) se entro tre anni dalla data di acquisto dei prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro viene individuato il luogo in cui l'irregolarita' o l'infrazione si e' effettivamente verificata, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa nel territorio dello Stato viene rimborsata con gli interessi calcolati, nella misura prevista dall'articolo 3, comma 4, dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso. A tale fine, il soggetto che ha pagato l'accisa fornisce all'Amministrazione finanziaria, entro il termine di decadenza di due anni dalla data in cui e' comunicato al medesimo l'avvenuto accertamento del luogo in cui l'irregolarita' o l'infrazione si e' effettivamente verificata, la prova che l'accisa e' stata pagata nell'altro Stato membro.
2. Nei casi in cui l'accisa sia stata riscossa in Italia ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'Amministrazione finanziaria informa le competenti autorita' dello Stato membro in cui i prodotti sono stati inizialmente immessi in consumo.
(( 3. In caso di perdita irrimediabile, totale o parziale o distruzione totale, come definite all'articolo 4, comma 5, dei prodotti di cui agli articoli 10, comma 1, e 10-bis, comma 1, avvenute nel corso del trasporto nel territorio nazionale, e' concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti che determinano la perdita irrimediabile o la distruzione totale dei prodotti, imputabili esclusivamente al soggetto obbligato a titolo di colpa non grave e quelli, determinanti la suddetta perdita o distruzione, che siano imputabili a terzi e non siano altresi' imputabili a titolo di dolo o colpa grave al soggetto obbligato, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. )) ((87)) (( 3-bis. Nel caso in cui, durante la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 10, comma 1, e 10-bis, comma 1, si verifichi una perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti, l'abbuono della relativa imposta e' concesso, salvo che l'Amministrazione finanziaria abbia motivi fondati di sospettare frodi o irregolarita', se l'entita' della medesima perdita e' inferiore a quella determinata con riferimento alle soglie comuni individuate dalla Commissione europea ai sensi dell' articolo 6, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2020/262 . Nelle more della determinazione delle soglie comuni di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55 . )) ((87)) (( 4. Qualora il soggetto di cui al comma 1, lettera a), dimostri di aver pagato l'accisa, o abbia diritto all'abbuono d'imposta ai sensi dei commi 3 e 3-bis l'Amministrazione finanziaria procede allo svincolo, totale o parziale, della garanzia dal medesimo prestata. )) (( 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa. )) ((87)) --------------- AGGIORNAMENTO (87)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.