Articolo 52 del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Articolo 62 quater 1Articolo 53
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Art. 52. Oggetto dell'imposizione. 1. L'energia elettrica (codice NC 2716) e' sottoposta ad accisa, e la relativa imposta e' esigibile, al momento della fornitura al consumatore finale o al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I vigenti a tale momento.
2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica:
a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile non superiore a 20 kW, e consumata per uso proprio;
b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purche' prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonche' quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa ((e consumata per uso proprio)) ;
d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, aventi potenza nominale non superiore a 1 kW nonche' prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza nominale complessiva non superiore a 200 kW;
e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
f) impiegata nei processi mineralogici;
g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unita', incida per oltre il 50 per cento.
3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica:
a) utilizzata per l'attivita' di produzione di elettricita' e per mantenere la capacita' di produrre elettricita' nonche', limitatamente agli impianti di generazione di energia elettrica asservita esclusivamente alla immissione in rete con obbligo di connessione di terzi, per le attivita' connesse all'esercizio dei medesimi impianti;
b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni ubicati nel medesimo sito di produzione;
c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori alla soglia di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW, si procede al recupero dell'accisa riducendo i quantitativi rientranti nella medesima soglia di esenzione di un numero di chilowattora corrispondenti a quelli consumati in misura superiore alla predetta soglia di 150 kWh; per i consumi superiori al limite di 220 kWh per le utenze oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa riducendo i quantitativi rientranti nella soglia di esenzione di 150 kWh di un numero di chilowattora corrispondenti a quelli consumati in misura superiore al predetto limite di 220 kWh.
4. E' considerato uso promiscuo l'utilizzo contestuale dell'energia elettrica, fornita ad un unico punto di prelievo, in impieghi differenti relativamente ai quali e' prevista l'applicazione di distinte aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa.
(129)

--------------- AGGIORNAMENTO (129)
Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2026
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