Art. 19-bis. (( (Utilizzo della posta elettronica certificata). )) (( 1. L'invio di tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalle disposizioni che disciplinano i tributi previsti dal presente testo unico, ivi compresi gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 15, comma 1, effettuato da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite la posta elettronica certificata di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , di seguito denominata PEC, ha valore di notificazione. Resta salva per l'Agenzia la possibilita' di notificare i predetti atti e comunicazioni mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile , anche per il tramite di un messo speciale autorizzato dall'ufficio competente.
2. Per i fini di cui al comma 1, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta nonche' quelli che intendono iniziare un'attivita' subordinata al rilascio di una licenza o di un'autorizzazione, comunque denominata, previste dal presente testo unico comunicano preventivamente all'Agenzia il proprio indirizzo di PEC ))
2. Per i fini di cui al comma 1, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta nonche' quelli che intendono iniziare un'attivita' subordinata al rilascio di una licenza o di un'autorizzazione, comunque denominata, previste dal presente testo unico comunicano preventivamente all'Agenzia il proprio indirizzo di PEC ))